ASSEMBLEA: NON BASTA LA CONVOCAZIONE VIA E-MAIL

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al terzo comma prevede, dopo la riforma del condominio, che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, osta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

A differenza che nel testo previgente, è sicuramente necessaria la forma scritta dell’avviso di convocazione e la prova dell’avvenuta consegna.

Sotto quest’ultimo profilo, mentre la Pec fornisce la prova della consegna, la semplice mail, se pur con l’avviso  di ricezione, non ha la stessa validità, quindi non appare sufficiente, tanto che non è elencata nella norma fra i mezzi per la convocazione dell’assemblea condominiale.