DISTACCO APPARTAMENTO DA CALDAIA CENTRALIZZATA PAGA MANUTENZION ORDINARIA, STRAORDINARIA, PERCENTUALE SUI CONSUMI E COSTO RIPARTITORI

Il condomino che ha distaccato il proprio appartamento dall’impianto centralizzato è pur sempre comproprietario dell’impianto, sicché per il dlgs102/2014 a parte gli effettivi prelievi volontari di energia termica utile egli è anche tenuto al pagamento dei costi generali per la manutenzione dell’impianto.

In questa ottica, appare ragionevole ritenere che la parte di spesa necessaria per il funzionamento dell’impianto sia posta a carico di tutti i condomini (compreso quello che si è distaccato), a prescindere dall’effettività e dalla misura del consumo di calore da parte di ciascuno.

Si ritiene che il condomino dovrà anche pagare le spese dei contatori individuali, a norma dell’ articolo 1117 n. 3 ultima parte, del Codice civile. In definitiva, mentre nel caso del distacco il condomino è tenuto solo a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto, nel regime del Dlgs 102/2014 egli è tenuto a contribuire a tutte le spese di manutenzione dell’impianto (dunque, in misura superiore a quelle previste dall’articolo 1118 ultimo comma del Codice Civile.