Non ci risulta, in termini generali, che sia vietato dar da mangiare ai gatti liberi. E, tuttavia, salvo esame della fattispecie in concreto e del regolamento condominiale contrattuale (se esiste), ove il comproprietario del condomino, che da’ da mangiare ai gatti, violi il compossesso degli altri condomini sulle parti comuni o il diritto al pari godimento, (a norma degli articoli 1102 e 1120, ultimo comma, del codice civili), o rechi danno al condominio o ai condomini (per esempio a causa degli avanzi di cibo, della presenza di peli e di escrementi), l’amministratore è tenuto ad inviare un lettera raccomandata finalizzata alla tutela delle parti comuni, (a norma dell’articolo 1130, comma 1, numeri 2 e 4 del codice ). Ove il condomino non si adeguasse, è poi opportuno convocare un’assemblea per l’eventuale esperimento di un’azione legale per lo sgombero dell’area, oltre al risarcimento dei danni ( con la precisazione che l’azione di risarcimento danni, salvo esame della fattispecie in concreto, non può essere esperita dall’amministratore senza autorizzazione assembleare).
Superfluo evidenziare che i Regolamento per la tenuta di animali, in generale, non contengono alcun obbligo per i privati di mantenere i gatti randagi all’interno di aree private. In particolare, il regolamento per la tutela degli animali del Comune di Napoli per esempio, non pone alcun obbligo ai condomini di mantenere i gatti all’interno dei cortili, ma si limita a stabilire che l’accesso dei tutori (ndr, cioè coloro che si adoperano volontariamente per la cura dei gatti) alle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e/o del condominio che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare l’uscita dei gatti dalla loro proprietà. Nè si attaglia alla fattispecie il novellato articolo 1138 ultimo comma, del codice civile, per il quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Tratto da il sole 24 ore